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Perché le medicine omeopatiche non hanno il bugiardino?

Bugiardino prodotto omeopatico pagina bianca

Il motivo che mi spinge a scrivere questo post è perché molti cercano informazioni sulle “medicine omeopatiche” e spesso si fa un accostamento ideale tra svezzamento e omeopatia. Per questo motivo è bene chiarire il motivo per cui la legge prevede che le medicine omeopatiche siano prive di bugiardino (e non è per un qualche motivo complottista o oscurantista come in molti sembrano credere). In molti cercano su Google cose come “Camelia posologia” o “Chamodent”, e in molti casi per “curare” dei disturbi dei propri figli, ma mi chiedo in quanti sanno perché devono cercare in rete invece di trovare le informazioni sulla confezione.

Questo è un post lungo e abbastanza complesso, ma spero che alla fine chiarisca i motivi dietro la legislazione vigente.

Tempo fa in rete è apparsa tutta una serie di post (non mi è chiaro se sponsorizzati o meno) che descrivono l’incontro tra diverse mamme blogger e la nota ditta di prodotti omeopatici Boiron presso una loro sede. Queste sono cose che purtroppo si vedono con noiosa periodicità

Senza commentare i post nella loro interezza, dopo tutto trattano principalmente di argomenti triti e ritriti, mi voglio concentrare su un aspetto forse meno noto e che ho ritrovato più o meno identico in più blog, ovvero sul perché i prodotti omeopatici non hanno un foglietto illustrativo o bugiardino, così come invece accade per tutti i medicinali che si rispettino.

In sostanza i post che ho letto affermano che gli omeopatici sono medicinali a tutti gli effetti, a norma del Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 185, ma le informazioni che uno si aspetterebbe di trovare nel foglietto illustrativo, o bugiardino, non possono venire comunicate che a medici e farmacisti (ma stiamo parlando di una loggia massonica?), a norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Per questo motivo detto bugiardino è assente, rendendo necessario rivolgersi allo specialista in omeopatia per tutte le informazioni, compresa la posologia, indicazioni terapeutiche, ecc.

Dato che le varie versioni sono pressoché identiche tra loro mi sembra fuor di dubbio che questo fosse il messaggio che la Boiron desiderava venisse trasmesso.

Ma allora la domanda che nasce spontanea è: perché le altre medicine il bugiardino ce l’hanno?

Spinto da spirito masochista sono andato a leggere ai decreti di cui sopra.

Qui di seguito riporto gli stralci che mi sembrano rilevanti ai fini di questa discussione (per leggere tutto il documento basta seguire uno dei link associati ai decreti). Il grassetto o le sottolineature sono mie per evidenziare quello che ritengo importante.

Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 185

1. Campo d’applicazione.

1. Ai fini del presente decreto, per «medicinale omeopatico» si intende ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati «materiali di partenza omeopatici»,…

3. Immissione in commercio: requisiti per la procedura semplificata di autorizzazione e divieto di pubblicità.

1. L’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:
a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
b) non reca sulle confezioni né vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche;
c) ha un grado di diluizione tale da garantire l’innocuità; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per i princìpi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui al comma 1.

4. Etichettatura e foglio illustrativo.

1. L’etichettatura e l’eventuale foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui all’art. 3 devono riportare obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti indicazioni:
a) dicitura «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase «perciò senza indicazioni terapeutiche approvate»;

5. Domanda di registrazione.

1. …
2. La domanda di registrazione semplificata, presentata dal responsabile dell’immissione in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto dei requisiti di innocuità di cui all’art. 3, comma 1, lettera c)


b) … in ogni caso è escluso l’onere di dimostrazione dell’efficacia terapeutica;

Il decreto in alto, del 1995, è stato usato per compilare quello del 2006, riportato qui in basso, che quindi NON sostituisce, ma integra e chiarisce il precedente.

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219

Art. 16.

Procedura semplificata di registrazione
1. Un medicinale omeopatico e’ soggetto, ai fini dell’immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:

b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;

c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, ne’ più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.

Art. 19.
Comunicazioni in ambito comunitario

1. L’AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunità europea ogni informazione necessaria a garantire la qualità e l’innocuità dei medicinali omeopatici prodotti e immessi in commercio nella Comunità europea.

Art. 85.
Disposizioni particolari per l’etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici

2. L’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui agli articoli 16 e 20 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

a) Dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;

In altre parole, il rimedio omeopatico è sì “medicinale” (le virgolette sono doverose), ma per essere riconosciuto come tale viene sottoposto a una procedura semplificata, per la quale il legislatore afferma che “in ogni caso è escluso l’onere di dimostrazione dell’efficacia terapeutica“. Chiaramente questa procedura è ben meno rigorosa di quella utilizzata per le medicine “ordinarie” (ovvero quelle per cui l’efficacia terapeutica va dimostrata).

Il motivo per cui non c’è il bugiardino non è a causa di un fantomatico patto di segretezza tra il produttore e il medico o farmacista o perché il legislatore si è dimostrato irragionevole, ma perché il legislatore ha riconosciuto che nel prodotto omeopatico non c’è principio attivo (cosa su cui sono tutti d’accordo) e che è innocuo (cosa su cui sono tutti d’accordo) per cui non c’è pericolo di sovradosaggio e non ci sono effetti collaterali (altra cosa su cui sono tutti d’accordo).

Quindi il bugiardino non c’è perché se ci fosse non ci sarebbe niente da scriverci in quanto (il legislatore dice) siamo di fronte a un “medicinale” (di nuovo, passatemi le virgolette…) privo di effetti dimostrabili e totalmente innocuo. Se poi il foglietto ce lo vogliamo mettere per forza, deve contenere la frase “senza indicazioni terapeutiche approvate“.

Inoltre da nessun parte c’è scritto che bisogna necessariamente rivolgersi allo specialista in omeopatia o al farmacista per informazioni sulla posologia o altro.

A ulteriore conferma di quanto detto, cito alcuni passaggi dalla direttiva comunitaria rilevante:

DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

In considerazione delle caratteristiche particolari dei medicinali omeopatici, quali il loro bassissimo tenore di
principi attivi e la difficoltà di applicare loro la convenzionale metodologia statistica relativa alle prove cliniche,
appare opportuno istituire una procedura specifica semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici
immessi in commercio senza particolari indicazioni terapeutiche ed in una forma farmaceutica ed un dosaggio
che non presentino alcun rischio per il paziente.
(22) I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico
sono assimilabili, per quanto riguarda la registrazione e l’autorizzazione di immissione in commercio, a medicinali omeopatici.
(23) È opportuno fornire innanzi tutto ai consumatori di medicinali omeopatici un’indicazione molto chiara circa il carattere omeopatico degli stessi nonché sufficienti garanzie di qualità e di innocuità.
(24) È necessario armonizzare le norme riguardanti la fabbricazione, il controllo e l’ispezione dei medicinali omeopatici allo scopo di consentire la circolazione nell’intera Comunità di medicinali sicuri e di buona qualità.
(25) Per un medicinale omeopatico immesso sul mercato con indicazioni terapeutiche o in forma farmaceutica che presenti rischi potenziali, da valutarsi in relazione all’effetto terapeutico atteso, si devono applicare le norme comuni che disciplinano l’autorizzazione ad immettere sul mercato un medicinale.

Articolo 14

1. Sono soggetti ad una procedura speciale semplificata di registrazione soltanto i medicinali omeopatici che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
– via di somministrazione orale o esterna,
– assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale,
– grado di diluizione che garantisca l’innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10 000 di tintura madre né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una prescrizione medica.
Gli Stati membri stabiliscono, al momento della registrazione, la classificazione in materia di fornitura del medicinale.


3. Per i medicinali omeopatici registrati in conformità del paragrafo 1 del presente articolo o eventualmente ammessi in base all’articolo 13, paragrafo 2, non è tuttavia richiesta la prova dell’effetto terapeutico

Articolo 69

1. Oltre all’indicazione «medicinale omeopatico», in grande evidenza, l’etichettatura e eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

– medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate»,
– un suggerimento all’utente perché consulti un medico se i sintomi persistono durante l’utilizzazione del medicinale.


In conclusione, vi sembra che l’informazione che è stata presentata alle mamme blogger, ora molto facilmente reperibile in rete, sia rispondente alla realtà dei fatti? A me sembra di no…

Se siete arrivati fino a qui cercando “camelia posologia”, “chamodent” o informazioni su varie medicine omeopatiche spero vi sia ora chiaro del perché dovete cercare in rete e che la legge è dalla parte del consumatore NON dei produttori.


Dopo un serrato scambio di email con una delle mamme blogger che ha partecipato all’incontro, mi sono reso conto che la ragione per cui il bugiardino non è presente nei rimedi omeopatici non è stata espressa con sufficiente chiarezza, per cui provo di nuovo riportando, per completezza, le due posizioni.

1) Durante l’incontro con le mamme blogger, la Boiron ha detto (cito testualmente):

In Italia secondo il D.Lgs. 219/2006, le indicazioni terapeutiche dei medicinali omeopatici non possono essere comunicate al pubblico, ma solo a medici e farmacisti.

2) Nelle email che sono seguite, la mia interlocutrice ha affermato, dopo aver letto il mio post:

Il bugiardino non c’è perché la legge italiana dice che le indicazioni terapeutiche vanno indicate a farmacisti e medici e non al pubblico

e che

per legge PER ORA per saper come usare gli omeopatici – quanto quando e in che caso – devi rivolgersi a chi di dovere

Chiariamo di nuovo cosa dice la legge.

Quanto detto dalla Boiron è, a essere gentili, poco accurato e la percezione che la mamma blogger ne ha ricavato è chiaramente distorta, ma molto ben radicata.

Non è lo Stato che dice che non ci sono indicazioni terapeutiche o che ne proibisce la distribuzione. È il produttore che, se vuole vedere venduto il suo prodotto, deve provare che è innocuo e che NON ha indicazioni terapeutiche.

Da quanto dice la Boiron sembra invece che le indicazioni terapeutiche esistano, ma la legge (per qualche arcano motivo) ti impedisce di diffonderle e questo è chiaramente NON vero (vedi Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219  riportato più in alto per tutti i dettagli).

In altre parole (scusate se mi ripeto): se hai un medicinale e vuoi commercializzarlo ha due possibilità:

  1. puoi provare che fa qualcosa, allora diventa un medicinale “normale” con tanto di bugiardino, ecc.
  2. puoi provare che non fa niente, allora vendi un medicinale omeopatico che viene registrato tramite la procedura SEMPLIFICATA, ma allora nel bugiardino non puoi mettere niente perché per registrarlo (tu, produttore) hai dovuto provare che è INNOCUO, ovvero lo puoi prendere come e quanto ti pare.

Quindi (mi ripeto di nuovo) i rimedi omeopatiche NON hanno bugiardino, indicazioni, posologia, ecc. perché per essere registrati (con la cosiddetta “procedura semplificata”) il PRODUTTORE deve provare che il prodotto stesso è innocuo e che NON ha alcun effetto. Una volta che il produttore (NON lo Stato) ti dice per iscritto che questo è il caso, allora il prodotto omeopatico può essere commercializzato.
In altre parole è il produttore che dice che sul bugiardino non può essere scritto niente, non è la legge che ti impedisce di divulgare l’informazione.

Quello che lo Stato fa è semplicemente assicurarsi che il produttore faccia fede a quanto ha presentato in fase di registrazione e non dica cose che LORO STESSI hanno detto non esistono.

Riassumendo: è la Boiron che dice che le medicine omeopatiche che produce non hanno alcun effetto e che sono innocue, non è lo Stato che glielo fa dire, né che gli mette il bavaglio. E dubito che la legge possa cambiare… in quanto è il PRODUTTORE che liberamente dice queste cose. Nessuno li forza.


L’immagine qui di seguito è il “bugiardino” di un prodotto Loacker. Vi consiglio di leggerlo attentamente… All’inizio si parla di patologie non meglio identificate per le quali si dà una posologia, ma se leggete in fondo tra le “informazioni importanti” leggete (da notare l’uso della parola “consumatore” e non “paziente” o simili…):

In conformità alla legislazione vigente non ci è permesso di fornire al consumatore indicazioni terapeutiche e posologia per il prodotto acquistato…

Quindi, vi chiedo, tutto quello che precede cosa vuol dire?

bugiardino omeopatia loaker

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159 risposte

  1. Ho in mani un prodotto omeopatico tedesco e sulla scatola c´é scritto: prodotto omeopatico registrato, per il quale non c´é necessitá di una indicazione terapeutica. C´é dentro un foglietto, che posso provare a tradurre, ma il mio tedesco é terribile…

  2. ma sinceramente nn mi piace come cosa… nel senso l’omeopatia funziona ci sono persone ke si curano solo così e stanno meglio… ora mi chiedo… nn crediamo nei pediatri x lo svezzamento nn crediamo (molti nn tutti_) nei vaccini nn crediamo nei rimedi soliti x far dormire i bimbi… nn ascoltiamo i ped x il latte sapendo beneke le asl e la medicina è tutto un business e ora? ci poniamo in condizione di credere allo stato? cioè ke se fa dire ke l’omeo è inefficace è vero?? ba

  3. con l’ultimo ragionamento espresso credo di aver detto tutto ciò che ritenevo di dover dire. vorrei dire altre cose, ma esulano dallo scopo dell’articolo. mi tengo la mia etichetta di complottista-newage-anarchica e ritorno mestamente al lavoro… 🙂 buona continuazione

  4. Claudia Marangoni, il farmacista sta lì per vendere. Se tu vuoi una cosa (perfettamente legale) perché non te la dovrebbe vendere o perché ti dovrebbe mettere i bastoni fra le ruote? Certo che la responsabilità finale è tua. Lo stato ti tutela come può, ma sta anche a te tutelare te stessa 🙂
    Giulia Sandrin, hhhmmm… quella che dici tu descrivi sa di truffa in quanto è difficile pensare di qualcosa che fa bene, senza effetti collaterali e controindicazioni, ma che per venderla devi certificarmi che non fa niente. Se fa bene dimmelo chiaro e tondo così siamo tutti contenti, no? 🙂 Tra l’altro non c’è obbligo di vendere secondo la procedura semplificata, ma potevano continuare come prima e vendere i prodotti omeopatici come se fossero (se non ricordo male) cosmetici, così potevano dire quasi tutto quello che volevano con impunità. Invece così non possono. /A.

  5. Stavo pensando… Ma se non mettono il bugiardino perché è acqua fresca e quindi non serve. Però il farmacista dovrebbe indicarti i vari pro e contro! A me sinceramente non hanno mai chiesto se soffro di qualche patologia prima di vendermelo. Il fatto è che a partire dal produttore per finire al banco della farmacia nessuno si prende responsabilità né in bene né in male. Tu lo compri e tu sei responsabile!

  6. aggiungo un secondo ragionamento, sempre se non esula dallo scopo dell’articolo. supponiamo per assurdo che il rimedio omeopatico sia efficace (nel senso che “fa bene”), ma sia privo di effetti collaterali (cioè “non fa male”) e supponiamo che io produttore, per poterlo vendere, sia obbligato dalla normativa in vigore a dichiarare che tale rimedio è innocuo (cioè “è acqua fresca zuccherata”). io produttore posso pensare di dichiarare che esso sia innocuo, pur sapendo che fa bene, in virtù del fatto che sono certo che non faccia male, in modo tale da poterlo vendere nel rispetto della normativa?

  7. Giulia Sandrin, non credo che contino, in quanto è il produttore a dire che non ci sono effetti (o quanto meno non sono quantificabili/riproducibili). Come faccio a dire che il produttore (NON lo Stato o chi per loro) ha torto e che i suoi prodotti hanno effetto, se loro hanno provato e mi certificano che sono zuccherini? Credo ci sarebbero gli estremi per una denuncia se così non fosse 😀
    Nessuno impedisce loro di utilizzare la procedure COMPLETA di registrazione, ma per fare ciò devono provare che NON sono zuccherini, ma non sembrano interessati a farlo.
    La distinzione tra le due procedure e tra quello che il produttore (non) dice mi sembra assolutamente chiave edè il punto centrale del post. /A.

  8. quindi alla fine ti interessava affermare, con questo articolo, che (il produttore afferma che) l’omeopatia è uno zuccherino. è lecito rispondere a tale affermazione adducendo eventuali prove presunte di efficacia dei rimedi omeopatici oppure ciò esula dal contenuto dell’articolo?

  9. Giulia Sandrin, ci siamo incrociati…ma credo di aver risposto nel mio precedente intervento. 🙂

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