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Perché le medicine omeopatiche non hanno il bugiardino?

Bugiardino prodotto omeopatico pagina bianca

Il motivo che mi spinge a scrivere questo post è perché molti cercano informazioni sulle “medicine omeopatiche” e spesso si fa un accostamento ideale tra svezzamento e omeopatia. Per questo motivo è bene chiarire il motivo per cui la legge prevede che le medicine omeopatiche siano prive di bugiardino (e non è per un qualche motivo complottista o oscurantista come in molti sembrano credere). In molti cercano su Google cose come “Camelia posologia” o “Chamodent”, e in molti casi per “curare” dei disturbi dei propri figli, ma mi chiedo in quanti sanno perché devono cercare in rete invece di trovare le informazioni sulla confezione.

Questo è un post lungo e abbastanza complesso, ma spero che alla fine chiarisca i motivi dietro la legislazione vigente.

Tempo fa in rete è apparsa tutta una serie di post (non mi è chiaro se sponsorizzati o meno) che descrivono l’incontro tra diverse mamme blogger e la nota ditta di prodotti omeopatici Boiron presso una loro sede. Queste sono cose che purtroppo si vedono con noiosa periodicità

Senza commentare i post nella loro interezza, dopo tutto trattano principalmente di argomenti triti e ritriti, mi voglio concentrare su un aspetto forse meno noto e che ho ritrovato più o meno identico in più blog, ovvero sul perché i prodotti omeopatici non hanno un foglietto illustrativo o bugiardino, così come invece accade per tutti i medicinali che si rispettino.

In sostanza i post che ho letto affermano che gli omeopatici sono medicinali a tutti gli effetti, a norma del Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 185, ma le informazioni che uno si aspetterebbe di trovare nel foglietto illustrativo, o bugiardino, non possono venire comunicate che a medici e farmacisti (ma stiamo parlando di una loggia massonica?), a norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Per questo motivo detto bugiardino è assente, rendendo necessario rivolgersi allo specialista in omeopatia per tutte le informazioni, compresa la posologia, indicazioni terapeutiche, ecc.

Dato che le varie versioni sono pressoché identiche tra loro mi sembra fuor di dubbio che questo fosse il messaggio che la Boiron desiderava venisse trasmesso.

Ma allora la domanda che nasce spontanea è: perché le altre medicine il bugiardino ce l’hanno?

Spinto da spirito masochista sono andato a leggere ai decreti di cui sopra.

Qui di seguito riporto gli stralci che mi sembrano rilevanti ai fini di questa discussione (per leggere tutto il documento basta seguire uno dei link associati ai decreti). Il grassetto o le sottolineature sono mie per evidenziare quello che ritengo importante.

Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 185

1. Campo d’applicazione.

1. Ai fini del presente decreto, per «medicinale omeopatico» si intende ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati «materiali di partenza omeopatici»,…

3. Immissione in commercio: requisiti per la procedura semplificata di autorizzazione e divieto di pubblicità.

1. L’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:
a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
b) non reca sulle confezioni né vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche;
c) ha un grado di diluizione tale da garantire l’innocuità; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per i princìpi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui al comma 1.

4. Etichettatura e foglio illustrativo.

1. L’etichettatura e l’eventuale foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui all’art. 3 devono riportare obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti indicazioni:
a) dicitura «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase «perciò senza indicazioni terapeutiche approvate»;

5. Domanda di registrazione.

1. …
2. La domanda di registrazione semplificata, presentata dal responsabile dell’immissione in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto dei requisiti di innocuità di cui all’art. 3, comma 1, lettera c)


b) … in ogni caso è escluso l’onere di dimostrazione dell’efficacia terapeutica;

Il decreto in alto, del 1995, è stato usato per compilare quello del 2006, riportato qui in basso, che quindi NON sostituisce, ma integra e chiarisce il precedente.

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219

Art. 16.

Procedura semplificata di registrazione
1. Un medicinale omeopatico e’ soggetto, ai fini dell’immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:

b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;

c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, ne’ più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.

Art. 19.
Comunicazioni in ambito comunitario

1. L’AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunità europea ogni informazione necessaria a garantire la qualità e l’innocuità dei medicinali omeopatici prodotti e immessi in commercio nella Comunità europea.

Art. 85.
Disposizioni particolari per l’etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici

2. L’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui agli articoli 16 e 20 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

a) Dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;

In altre parole, il rimedio omeopatico è sì “medicinale” (le virgolette sono doverose), ma per essere riconosciuto come tale viene sottoposto a una procedura semplificata, per la quale il legislatore afferma che “in ogni caso è escluso l’onere di dimostrazione dell’efficacia terapeutica“. Chiaramente questa procedura è ben meno rigorosa di quella utilizzata per le medicine “ordinarie” (ovvero quelle per cui l’efficacia terapeutica va dimostrata).

Il motivo per cui non c’è il bugiardino non è a causa di un fantomatico patto di segretezza tra il produttore e il medico o farmacista o perché il legislatore si è dimostrato irragionevole, ma perché il legislatore ha riconosciuto che nel prodotto omeopatico non c’è principio attivo (cosa su cui sono tutti d’accordo) e che è innocuo (cosa su cui sono tutti d’accordo) per cui non c’è pericolo di sovradosaggio e non ci sono effetti collaterali (altra cosa su cui sono tutti d’accordo).

Quindi il bugiardino non c’è perché se ci fosse non ci sarebbe niente da scriverci in quanto (il legislatore dice) siamo di fronte a un “medicinale” (di nuovo, passatemi le virgolette…) privo di effetti dimostrabili e totalmente innocuo. Se poi il foglietto ce lo vogliamo mettere per forza, deve contenere la frase “senza indicazioni terapeutiche approvate“.

Inoltre da nessun parte c’è scritto che bisogna necessariamente rivolgersi allo specialista in omeopatia o al farmacista per informazioni sulla posologia o altro.

A ulteriore conferma di quanto detto, cito alcuni passaggi dalla direttiva comunitaria rilevante:

DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

In considerazione delle caratteristiche particolari dei medicinali omeopatici, quali il loro bassissimo tenore di
principi attivi e la difficoltà di applicare loro la convenzionale metodologia statistica relativa alle prove cliniche,
appare opportuno istituire una procedura specifica semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici
immessi in commercio senza particolari indicazioni terapeutiche ed in una forma farmaceutica ed un dosaggio
che non presentino alcun rischio per il paziente.
(22) I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico
sono assimilabili, per quanto riguarda la registrazione e l’autorizzazione di immissione in commercio, a medicinali omeopatici.
(23) È opportuno fornire innanzi tutto ai consumatori di medicinali omeopatici un’indicazione molto chiara circa il carattere omeopatico degli stessi nonché sufficienti garanzie di qualità e di innocuità.
(24) È necessario armonizzare le norme riguardanti la fabbricazione, il controllo e l’ispezione dei medicinali omeopatici allo scopo di consentire la circolazione nell’intera Comunità di medicinali sicuri e di buona qualità.
(25) Per un medicinale omeopatico immesso sul mercato con indicazioni terapeutiche o in forma farmaceutica che presenti rischi potenziali, da valutarsi in relazione all’effetto terapeutico atteso, si devono applicare le norme comuni che disciplinano l’autorizzazione ad immettere sul mercato un medicinale.

Articolo 14

1. Sono soggetti ad una procedura speciale semplificata di registrazione soltanto i medicinali omeopatici che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
– via di somministrazione orale o esterna,
– assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale,
– grado di diluizione che garantisca l’innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10 000 di tintura madre né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una prescrizione medica.
Gli Stati membri stabiliscono, al momento della registrazione, la classificazione in materia di fornitura del medicinale.


3. Per i medicinali omeopatici registrati in conformità del paragrafo 1 del presente articolo o eventualmente ammessi in base all’articolo 13, paragrafo 2, non è tuttavia richiesta la prova dell’effetto terapeutico

Articolo 69

1. Oltre all’indicazione «medicinale omeopatico», in grande evidenza, l’etichettatura e eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

– medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate»,
– un suggerimento all’utente perché consulti un medico se i sintomi persistono durante l’utilizzazione del medicinale.


In conclusione, vi sembra che l’informazione che è stata presentata alle mamme blogger, ora molto facilmente reperibile in rete, sia rispondente alla realtà dei fatti? A me sembra di no…

Se siete arrivati fino a qui cercando “camelia posologia”, “chamodent” o informazioni su varie medicine omeopatiche spero vi sia ora chiaro del perché dovete cercare in rete e che la legge è dalla parte del consumatore NON dei produttori.


Dopo un serrato scambio di email con una delle mamme blogger che ha partecipato all’incontro, mi sono reso conto che la ragione per cui il bugiardino non è presente nei rimedi omeopatici non è stata espressa con sufficiente chiarezza, per cui provo di nuovo riportando, per completezza, le due posizioni.

1) Durante l’incontro con le mamme blogger, la Boiron ha detto (cito testualmente):

In Italia secondo il D.Lgs. 219/2006, le indicazioni terapeutiche dei medicinali omeopatici non possono essere comunicate al pubblico, ma solo a medici e farmacisti.

2) Nelle email che sono seguite, la mia interlocutrice ha affermato, dopo aver letto il mio post:

Il bugiardino non c’è perché la legge italiana dice che le indicazioni terapeutiche vanno indicate a farmacisti e medici e non al pubblico

e che

per legge PER ORA per saper come usare gli omeopatici – quanto quando e in che caso – devi rivolgersi a chi di dovere

Chiariamo di nuovo cosa dice la legge.

Quanto detto dalla Boiron è, a essere gentili, poco accurato e la percezione che la mamma blogger ne ha ricavato è chiaramente distorta, ma molto ben radicata.

Non è lo Stato che dice che non ci sono indicazioni terapeutiche o che ne proibisce la distribuzione. È il produttore che, se vuole vedere venduto il suo prodotto, deve provare che è innocuo e che NON ha indicazioni terapeutiche.

Da quanto dice la Boiron sembra invece che le indicazioni terapeutiche esistano, ma la legge (per qualche arcano motivo) ti impedisce di diffonderle e questo è chiaramente NON vero (vedi Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219  riportato più in alto per tutti i dettagli).

In altre parole (scusate se mi ripeto): se hai un medicinale e vuoi commercializzarlo ha due possibilità:

  1. puoi provare che fa qualcosa, allora diventa un medicinale “normale” con tanto di bugiardino, ecc.
  2. puoi provare che non fa niente, allora vendi un medicinale omeopatico che viene registrato tramite la procedura SEMPLIFICATA, ma allora nel bugiardino non puoi mettere niente perché per registrarlo (tu, produttore) hai dovuto provare che è INNOCUO, ovvero lo puoi prendere come e quanto ti pare.

Quindi (mi ripeto di nuovo) i rimedi omeopatiche NON hanno bugiardino, indicazioni, posologia, ecc. perché per essere registrati (con la cosiddetta “procedura semplificata”) il PRODUTTORE deve provare che il prodotto stesso è innocuo e che NON ha alcun effetto. Una volta che il produttore (NON lo Stato) ti dice per iscritto che questo è il caso, allora il prodotto omeopatico può essere commercializzato.
In altre parole è il produttore che dice che sul bugiardino non può essere scritto niente, non è la legge che ti impedisce di divulgare l’informazione.

Quello che lo Stato fa è semplicemente assicurarsi che il produttore faccia fede a quanto ha presentato in fase di registrazione e non dica cose che LORO STESSI hanno detto non esistono.

Riassumendo: è la Boiron che dice che le medicine omeopatiche che produce non hanno alcun effetto e che sono innocue, non è lo Stato che glielo fa dire, né che gli mette il bavaglio. E dubito che la legge possa cambiare… in quanto è il PRODUTTORE che liberamente dice queste cose. Nessuno li forza.


L’immagine qui di seguito è il “bugiardino” di un prodotto Loacker. Vi consiglio di leggerlo attentamente… All’inizio si parla di patologie non meglio identificate per le quali si dà una posologia, ma se leggete in fondo tra le “informazioni importanti” leggete (da notare l’uso della parola “consumatore” e non “paziente” o simili…):

In conformità alla legislazione vigente non ci è permesso di fornire al consumatore indicazioni terapeutiche e posologia per il prodotto acquistato…

Quindi, vi chiedo, tutto quello che precede cosa vuol dire?

bugiardino omeopatia loaker

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159 risposte

  1. Sono farmacista e vendo gli omeopatici in cui credo (e guarda caso non boiron se possibile), alcuni dei quali uso per mio figlio. Non sono libera da vincoli non essendo io titolare, ma ho una coscienza a cui rispondere e di notti insonni per aver dato un farmaco senza sentirmi sicura non ne voglio passare più. Non sono perfetta, i miei errori li faccio, ma cerco di essere onesta con chi si affida alle mie conoscenze e di aumentarle, anche seguendo questo gruppo e le esperienze degli altri

  2. Ilaria Parutto, ma sei farmacista o comunque commerciante? Comunque il farmacista sa bene che può vendere con impunità il rimedio omeopatico (che costa MOLTI soldi) perché, appunto, certificato come innocuo. /Andrea

  3. Ho provato a leggere e cercato di dare una risposta coerente con la riflessione, evidentemente non era così. Quanto al resto, so bene come agiscono certi colleghi, ma so altrettanto bene come agisco io e non vendo per vendere perché è un negozio, ma la merce che contiene nelle mani sbagliate è pericolosa. Non vale la giustificazione del “me l’ha chiesto”, vale la coscienza del “ma gliel’ho venduto io” e non credo di essere la sola a lavorare cosi

  4. Ilaria Parutto, leggi i commenti precedenti… la cosa viene reiterata più volte:)
    Possibile non si capisca che è il produttore a dire determinate cose del SUO prodotto e non io?
    Sul lavorare secondo etica e coscienza… Se io vendo un articolo all’interno del mio negozio, chiaramente ho interesse perché tu lo compri e se per un certo articolo c’è domanda non vedo perché non lo debba fornire. Posso dire che per principio non vendo una determinata cosa e anche questo va bene, ma se sono un negoziante… l’affitto lo devo pur pagare.
    Sull’utilità o meno di certi articoli… sai quante cose inutili ci propinano ogni momento (farmacisti compresi) 🙂 /Andrea

  5. Boh, evidentemente sì, non capisco bene il punto. Comunque per quanto può essere vero che il farmacista vuole vendere, non tutti rifilano le cose perché c’è chi lavora secondo etica e coscienza

  6. Autosvezzamento – La pagina ufficiale di http://www.autosvezzamento.it diciamo che abbiamo un tedesco di sopravvivenza… ce la caviamo bene per molte cose, ma quando sono piú tecniche (tipo appunto le indicazioni di un medicinale o documenti ufficiali) ci perdiamo un pó… 🙂

  7. Allora ieri sera l´ho un pó tradotto… ci sono indicazioni su come prenderlo (quantitá, per quanto tempo), e poi cose come: nessun effetto collaterale riscontrato, nessuna interazione con altri farmaci riscontrata… etc. Diciamo che sembra fatto come un bugiardino di un medicinale, ma non so se ci sia una differenza tecnica per cui sia diverso.

  8. Ilaria Parutto, quello che dici mi sta benissimo, però RIPETO di nuovo che non sono IO a dire che i rimedi omeopatici sono innocui, ma IL PRODUTTORE, per cui non ci può essere niente di non adatto a donne incinte o chi per loro, perché il produttore stesso mi ha messo per iscritto che quello che vende lui è TOTALMENTE innocuo. Se così non fosse, tutti a fare la denuncia 🙂
    Ma allora ho ragione a dire che il messaggio NON arriva. /Andrea

  9. Per gli omeopatici non esiste una sperimentazione identica a quella fatta per i farmaci tradizionali (anche se per alcuni in effetti è stata fatta in tempi recenti), questo significa che non ci sono dati scientifici sulla base dei quali elaborare un foglietto illustrativo pari a quello del medicinale classico. L’enorme diluizione del rimedio assunto rende impossibile confermare la presenza in termini ponderali del principio attivo stesso, ciò non toglie che per la medicina omeopatica il rimedio conservi efficacia grazie all’ “energia” del principio attivo che ha imperniato il diluente. Resta l’obbligo di dichiarare i rimedi che compongono un prodotto omeopatico, la sua concentrazione (CH o D) e gli eccipienti. Si ritengono sconsigliati in gravidanza alcuni omeopatici tra cui ad esempio gli immunostimolanti e, secondo valutazioni recenti, i rimedi con diluizione inferiore alla 15CH (se non erro)

  10. Chia Ra, ma certo… è ridicolo dire che Big Pharma è alla mercé del demonio mentre Boiron è gestito da educande e novizie al servizio dei poveri più bisognosi. I produttori dei prodotti omeopatici sono aziende che operano su livello mondiale e con fatturati molto grandi. Se dobbiamo dire che sia tutto un business mi sta pure bene, ma questo vale per tutti.
    In ogni caso, Tania Russo, NON è lo stato a dire che i rimedi non funzionano, ma il produttore stesso e NESSUNO lo obbliga a fare ciò. Non so perché ma questo messaggio non sembra proprio arrivare.
    Chiara Campoli, ma come fai quando vai a fare la spesa? 😀 /A.

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