Il motivo che mi spinge a scrivere questo post è perché molti cercano informazioni sulle “medicine omeopatiche” e spesso si fa un accostamento ideale tra svezzamento e omeopatia. Per questo motivo è bene chiarire il motivo per cui la legge prevede che le medicine omeopatiche siano prive di bugiardino (e non è per un qualche motivo complottista o oscurantista come in molti sembrano credere). In molti cercano su Google cose come “Camelia posologia” o “Chamodent”, e in molti casi per “curare” dei disturbi dei propri figli, ma mi chiedo in quanti sanno perché devono cercare in rete invece di trovare le informazioni sulla confezione.
Questo è un post lungo e abbastanza complesso, ma spero che alla fine chiarisca i motivi dietro la legislazione vigente.
Tempo fa in rete è apparsa tutta una serie di post (non mi è chiaro se sponsorizzati o meno) che descrivono l’incontro tra diverse mamme blogger e la nota ditta di prodotti omeopatici Boiron presso una loro sede. Queste sono cose che purtroppo si vedono con noiosa periodicità
Senza commentare i post nella loro interezza, dopo tutto trattano principalmente di argomenti triti e ritriti, mi voglio concentrare su un aspetto forse meno noto e che ho ritrovato più o meno identico in più blog, ovvero sul perché i prodotti omeopatici non hanno un foglietto illustrativo o bugiardino, così come invece accade per tutti i medicinali che si rispettino.
In sostanza i post che ho letto affermano che gli omeopatici sono medicinali a tutti gli effetti, a norma del Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 185, ma le informazioni che uno si aspetterebbe di trovare nel foglietto illustrativo, o bugiardino, non possono venire comunicate che a medici e farmacisti (ma stiamo parlando di una loggia massonica?), a norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Per questo motivo detto bugiardino è assente, rendendo necessario rivolgersi allo specialista in omeopatia per tutte le informazioni, compresa la posologia, indicazioni terapeutiche, ecc.
Dato che le varie versioni sono pressoché identiche tra loro mi sembra fuor di dubbio che questo fosse il messaggio che la Boiron desiderava venisse trasmesso.
Ma allora la domanda che nasce spontanea è: perché le altre medicine il bugiardino ce l’hanno?
Spinto da spirito masochista sono andato a leggere ai decreti di cui sopra.
Qui di seguito riporto gli stralci che mi sembrano rilevanti ai fini di questa discussione (per leggere tutto il documento basta seguire uno dei link associati ai decreti). Il grassetto o le sottolineature sono mie per evidenziare quello che ritengo importante.
Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 185
1. Campo d’applicazione.
1. Ai fini del presente decreto, per «medicinale omeopatico» si intende ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati «materiali di partenza omeopatici»,…
3. Immissione in commercio: requisiti per la procedura semplificata di autorizzazione e divieto di pubblicità.
1. L’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:
a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
b) non reca sulle confezioni né vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche;
c) ha un grado di diluizione tale da garantire l’innocuità; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per i princìpi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.
…
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui al comma 1.
4. Etichettatura e foglio illustrativo.
1. L’etichettatura e l’eventuale foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui all’art. 3 devono riportare obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti indicazioni:
a) dicitura «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase «perciò senza indicazioni terapeutiche approvate»;
5. Domanda di registrazione.
1. …
2. La domanda di registrazione semplificata, presentata dal responsabile dell’immissione in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto dei requisiti di innocuità di cui all’art. 3, comma 1, lettera c)
…
b) … in ogni caso è escluso l’onere di dimostrazione dell’efficacia terapeutica;
…
Il decreto in alto, del 1995, è stato usato per compilare quello del 2006, riportato qui in basso, che quindi NON sostituisce, ma integra e chiarisce il precedente.
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Art. 16.
Procedura semplificata di registrazione
1. Un medicinale omeopatico e’ soggetto, ai fini dell’immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:
…
b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, ne’ più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.
Art. 19.
Comunicazioni in ambito comunitario
1. L’AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunità europea ogni informazione necessaria a garantire la qualità e l’innocuità dei medicinali omeopatici prodotti e immessi in commercio nella Comunità europea.
Art. 85.
Disposizioni particolari per l’etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici
2. L’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui agli articoli 16 e 20 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
…
a) Dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;
…
In altre parole, il rimedio omeopatico è sì “medicinale” (le virgolette sono doverose), ma per essere riconosciuto come tale viene sottoposto a una procedura semplificata, per la quale il legislatore afferma che “in ogni caso è escluso l’onere di dimostrazione dell’efficacia terapeutica“. Chiaramente questa procedura è ben meno rigorosa di quella utilizzata per le medicine “ordinarie” (ovvero quelle per cui l’efficacia terapeutica va dimostrata).
Il motivo per cui non c’è il bugiardino non è a causa di un fantomatico patto di segretezza tra il produttore e il medico o farmacista o perché il legislatore si è dimostrato irragionevole, ma perché il legislatore ha riconosciuto che nel prodotto omeopatico non c’è principio attivo (cosa su cui sono tutti d’accordo) e che è innocuo (cosa su cui sono tutti d’accordo) per cui non c’è pericolo di sovradosaggio e non ci sono effetti collaterali (altra cosa su cui sono tutti d’accordo).
Quindi il bugiardino non c’è perché se ci fosse non ci sarebbe niente da scriverci in quanto (il legislatore dice) siamo di fronte a un “medicinale” (di nuovo, passatemi le virgolette…) privo di effetti dimostrabili e totalmente innocuo. Se poi il foglietto ce lo vogliamo mettere per forza, deve contenere la frase “senza indicazioni terapeutiche approvate“.
Inoltre da nessun parte c’è scritto che bisogna necessariamente rivolgersi allo specialista in omeopatia o al farmacista per informazioni sulla posologia o altro.
A ulteriore conferma di quanto detto, cito alcuni passaggi dalla direttiva comunitaria rilevante:
DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
In considerazione delle caratteristiche particolari dei medicinali omeopatici, quali il loro bassissimo tenore di
principi attivi e la difficoltà di applicare loro la convenzionale metodologia statistica relativa alle prove cliniche,
appare opportuno istituire una procedura specifica semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici
immessi in commercio senza particolari indicazioni terapeutiche ed in una forma farmaceutica ed un dosaggio
che non presentino alcun rischio per il paziente.
(22) I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico
sono assimilabili, per quanto riguarda la registrazione e l’autorizzazione di immissione in commercio, a medicinali omeopatici.
(23) È opportuno fornire innanzi tutto ai consumatori di medicinali omeopatici un’indicazione molto chiara circa il carattere omeopatico degli stessi nonché sufficienti garanzie di qualità e di innocuità.
(24) È necessario armonizzare le norme riguardanti la fabbricazione, il controllo e l’ispezione dei medicinali omeopatici allo scopo di consentire la circolazione nell’intera Comunità di medicinali sicuri e di buona qualità.
(25) Per un medicinale omeopatico immesso sul mercato con indicazioni terapeutiche o in forma farmaceutica che presenti rischi potenziali, da valutarsi in relazione all’effetto terapeutico atteso, si devono applicare le norme comuni che disciplinano l’autorizzazione ad immettere sul mercato un medicinale.
…
Articolo 14
1. Sono soggetti ad una procedura speciale semplificata di registrazione soltanto i medicinali omeopatici che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
– via di somministrazione orale o esterna,
– assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale,
– grado di diluizione che garantisca l’innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10 000 di tintura madre né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una prescrizione medica.
Gli Stati membri stabiliscono, al momento della registrazione, la classificazione in materia di fornitura del medicinale.
…
3. Per i medicinali omeopatici registrati in conformità del paragrafo 1 del presente articolo o eventualmente ammessi in base all’articolo 13, paragrafo 2, non è tuttavia richiesta la prova dell’effetto terapeutico.
Articolo 69
1. Oltre all’indicazione «medicinale omeopatico», in grande evidenza, l’etichettatura e eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
…
– medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate»,
– un suggerimento all’utente perché consulti un medico se i sintomi persistono durante l’utilizzazione del medicinale.
In conclusione, vi sembra che l’informazione che è stata presentata alle mamme blogger, ora molto facilmente reperibile in rete, sia rispondente alla realtà dei fatti? A me sembra di no…
Se siete arrivati fino a qui cercando “camelia posologia”, “chamodent” o informazioni su varie medicine omeopatiche spero vi sia ora chiaro del perché dovete cercare in rete e che la legge è dalla parte del consumatore NON dei produttori.
Dopo un serrato scambio di email con una delle mamme blogger che ha partecipato all’incontro, mi sono reso conto che la ragione per cui il bugiardino non è presente nei rimedi omeopatici non è stata espressa con sufficiente chiarezza, per cui provo di nuovo riportando, per completezza, le due posizioni.
1) Durante l’incontro con le mamme blogger, la Boiron ha detto (cito testualmente):
In Italia secondo il D.Lgs. 219/2006, le indicazioni terapeutiche dei medicinali omeopatici non possono essere comunicate al pubblico, ma solo a medici e farmacisti.
2) Nelle email che sono seguite, la mia interlocutrice ha affermato, dopo aver letto il mio post:
Il bugiardino non c’è perché la legge italiana dice che le indicazioni terapeutiche vanno indicate a farmacisti e medici e non al pubblico
e che
per legge PER ORA per saper come usare gli omeopatici – quanto quando e in che caso – devi rivolgersi a chi di dovere
Chiariamo di nuovo cosa dice la legge.
Quanto detto dalla Boiron è, a essere gentili, poco accurato e la percezione che la mamma blogger ne ha ricavato è chiaramente distorta, ma molto ben radicata.
Non è lo Stato che dice che non ci sono indicazioni terapeutiche o che ne proibisce la distribuzione. È il produttore che, se vuole vedere venduto il suo prodotto, deve provare che è innocuo e che NON ha indicazioni terapeutiche.
Da quanto dice la Boiron sembra invece che le indicazioni terapeutiche esistano, ma la legge (per qualche arcano motivo) ti impedisce di diffonderle e questo è chiaramente NON vero (vedi Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 riportato più in alto per tutti i dettagli).
In altre parole (scusate se mi ripeto): se hai un medicinale e vuoi commercializzarlo ha due possibilità:
- puoi provare che fa qualcosa, allora diventa un medicinale “normale” con tanto di bugiardino, ecc.
- puoi provare che non fa niente, allora vendi un medicinale omeopatico che viene registrato tramite la procedura SEMPLIFICATA, ma allora nel bugiardino non puoi mettere niente perché per registrarlo (tu, produttore) hai dovuto provare che è INNOCUO, ovvero lo puoi prendere come e quanto ti pare.
Quindi (mi ripeto di nuovo) i rimedi omeopatiche NON hanno bugiardino, indicazioni, posologia, ecc. perché per essere registrati (con la cosiddetta “procedura semplificata”) il PRODUTTORE deve provare che il prodotto stesso è innocuo e che NON ha alcun effetto. Una volta che il produttore (NON lo Stato) ti dice per iscritto che questo è il caso, allora il prodotto omeopatico può essere commercializzato.
In altre parole è il produttore che dice che sul bugiardino non può essere scritto niente, non è la legge che ti impedisce di divulgare l’informazione.
Quello che lo Stato fa è semplicemente assicurarsi che il produttore faccia fede a quanto ha presentato in fase di registrazione e non dica cose che LORO STESSI hanno detto non esistono.
Riassumendo: è la Boiron che dice che le medicine omeopatiche che produce non hanno alcun effetto e che sono innocue, non è lo Stato che glielo fa dire, né che gli mette il bavaglio. E dubito che la legge possa cambiare… in quanto è il PRODUTTORE che liberamente dice queste cose. Nessuno li forza.
L’immagine qui di seguito è il “bugiardino” di un prodotto Loacker. Vi consiglio di leggerlo attentamente… All’inizio si parla di patologie non meglio identificate per le quali si dà una posologia, ma se leggete in fondo tra le “informazioni importanti” leggete (da notare l’uso della parola “consumatore” e non “paziente” o simili…):
In conformità alla legislazione vigente non ci è permesso di fornire al consumatore indicazioni terapeutiche e posologia per il prodotto acquistato…
Quindi, vi chiedo, tutto quello che precede cosa vuol dire?
159 risposte
sicuramente siamo OT, ma l’aspetto economico mi pare che l’hai cacciato tu kicca per dare forza al tuo discorso. Il punto è un altro: è che è vero che nel medicinale omeopatico non è rintracciabile il prodotto di partenza ma questo non vuol dire automaticamente che sia innocuo! ci sono ancora troppe cose che non si conoscono bene come funzionano! per quanto riguarda la presunta innocuità dell’omepatia è un discorso un po ‘complesso perchè in realtà non essere innocuo non vuol dire che non abbia effetti. Posso riposrtare il caso di mio figlio di cui sono rimasta particolarmente stupita. in quel caso si trattava di un rimedio di terreno che non serviva per curare nulla in particolare, bè questo rimedio ha avuto lo strano effetto su mio figlio di cambiargli completamente carattere e atteggiamenti. ci ho messo più di una settimana a capire che poteva essere stato il medicinale omepatico. poi mi è venuta l’illuminazione e ho chimato l’omeopata chiedendogli se poteva essere stato il medicinale prescritto. bè mi ha detto assolutamente di sì, evidentemente era un po’ troppo per mio figlio che è particolarmente sensibile e mi ha cambiato rimedio. con questo secondo rimedio tutto è tornato nella norma. dunque in questo caso si potrebbe dire che comunque il medicinale omeopatico è stato innocuo, perchè non ha messo a repentaglio la salute nè la vita di mio figlio ma che cmq un effetto lo ha avuto eccome! quindi quando si dice che i medicinali omepatici sono innocui non vuol dire che non facciano nulla! sono due piani diversi. e questa cosa accaduta a mio figlio spiega bene anche perchè un bugiardino per i medicinali omeopatici è in realtà una limitazione perchè ogni soggetto è a sè: ha una costituzione diversa, un terreno diverso ecc ecc sono molte le variabili e solo un bravo omeopata riesce a valutarle vedendo dal vivo il paziente.
@RossanaLiberatoscioli (OT ma perché nessuno usa reply per rispondere a un messaggio? 🙂 )
Sì, ma la questione dell’innocuità è che è il produttore (non io, né lo Stato) a dire che il prodotto è innocuo.
Il produttore non ha alcun dovere di provare che il prodotto abbia un qualche effetto terapeutico, ma invece deve dire che è innocuo.
Di fatti poi, questa informazione viene usata dall’AIFA che la comunica agli Stati membri.
Poi la questione del PERCHÉ esista una tale trafila e perché le ditte vi sottostanno, è un altro discorso. A naso direi che stavano meglio prima quando i prodotti omeopatici venivano classificati come cosmetici (così come i dentifrici)… almeno potevano fare quello che gli pareva.
kicca dal tuo discorso sembrerebbe quasi che i milioni di euro ruotano solo intorno ai medicinali omeopatici….spero di aver capito male perchè per quanto ne so non milioni, ma imiliardi di euro girano soprattutto nelle tasche delel case farmaceutiche “tradizionali”… la Pfizer tanto per dirne una ha il suo fatturato che è uguale al prodotto interno lordo della Svezia… Oltre al fattore psicologico che tu nomini e in cui io credo molto, ma ci credo sia per i medicinali omeopatici sia per quelli allopatici, esistono anche studi sugli animali e l’effetto placebo vorrei capire come funziona in questi casi secondo te…
P.S. PubMed so bene di cosa si tratta visto che ci passo ormai da 3 anni a questa parte gran parte delle mie nottate ( anche ora per esempio), per studiare molti di quelle ricerche ( di solito non in campo omeopatico) che molti medici tralasciano di conoscere chissà perchè!
@RossanaLiberatoscioli non credo che Pfizer sia gestita da Belzebù né che la Boiron lo sia da educande e novizie, ma quand’anche fosse così, e allora?
I soldi che girano, gli interessi, ecc. ecc. non hanno niente a che fare né con il fatto o meno che l’omeopatia funzioni (cosa che interessa fino a un certo punto qui), né con il discorso bugiardino/prodotto innocuo che sto cercando di dipanare.
sono ricercatrice e lavoro nel campo della “vera ricerca scientifica disinteressata” e mi permetto di dire solo questo: ci sono alcuni studi scientifici che comparano il prodotto omeopatico al pincopallo farmaco–> l’unica cosa dimostrata è che non sono MAI più efficaci del farmaco di sintesi. ma non è vero che non sono efficaci. la loro efficacia ruota intorno ad una percentuale del 35%, identica però a quella del placebo. quindi il prodotto omeopatico è efficace quanto il placebo, poichè intervengono spesso e volentieri nei processi di guarigione fattori psicologici molto intensi. ma nel prodotto omeopatico, così come nel placebo, non esiste principio attivo e questo è stato ampiamente dimostrato da studi scientifici disinteressati basati sulla tecnica del RIA (radioimmunoassay).poichè non esiste principio attivo non possono esserci effetti collaterali nè dosi tossiche o letali. negli ospedali, nelle farmacie, negli studi medici è entrata di prepotenza l’omeopatia perchè è una enorme fonte di guadagno. le aziende farmaceutiche (e tutto l’indotto) ormai fanno molta fatica a trovare nuovi principi attivi e dal momento della scoperta a quello della messa in commercio passano circa 10-15 anni e volano via milioni di euro, per non parlare di quelle molecole che vengono bloccate a fine studio appena prima del’immissione in commercio. quindi le aziende preferiscono di gran lunga commercializzare e proporre prodotti assolutamente innocui e che non devono compiere tutto l’iter di un farmaco di sintesi per poter avere guadagni immediati. e gli ospedali, farmacie, medici sono assolutamente gestiti dalle aziende produttrici e dagli informatori farmaceutici. poichè chiaramente ruotano attorno a questi prodotti milioni di euro lo stato ha dovuto legiferare in proposito (in modo da poterci guadagnare ulteriormente)..con wanna marchi onestamente credo che il guadagno non sarebbe stato così elevato.
PS: gli studi scientifici sono disponibili per tutti sui siti quali PubMed, occorre solo conoscere l’inglese tecnico.
@kicca77 , so bene di cosa parli, ma in questo caso si va fuori tema (argomento magari per un altro post).
Qui sto cercando di capire come funziona la storia del bugiardino e, indirettamente, come le aziende che producono prodotti omeopatici (Boiron in primis, dato che ha organizzato il famoso evento) vedono loro stesse.
Dato che a me la legge sembra chiara e dato che nessuno la contesta, come si concilia il fatto che le aziende stesse dicono che i loro prodotti sono innocui con il fatto che ci dovrebbe essere un non meglio specificato effetto terapeutico? (che poi l’effetto terapeutico non sia dimostrabile, è un altro discorso)
il tuo è un ragionamento molto di parte altrimenti avresti notato come il decreto legge fa sì che siano esenti da bugiardino non solo i MEDICINALI omeopatici ma anche altre tipologie come per esempio i preparati fatti dal farmacista. Dunque il fatto che i prodotti omeopatici non siano accompagnati da bugiardino non è indicativo di nulla…il tuo è puro sillogismo. e d’altronde il legislatore non si sarebbe mai preso la briga di legiferare su qualcosa che come dici tu “non ha alcun effetto”! per esempio mica esistono leggi per dire che il preparato della wanna marchi in questione è innocuo e si può comunque chiamare medicinale…. 😀 mi sembra ovvio che le tue osservazioni non abbiano granchè senso alla luce di quanto ho appena scritto! e la stessa scelta di chiamarlo Medicinale Omeopatico, e non per esempio “composto” o “preparato” ha un suo perchè, ma d’altronde non mi aspetto che tu possa capirlo visto che non hai mai nemmeno lontanamente provato l’omeopatia. Per tua informazione sono sempre di più ormai i centri sanitari e ospedalieri dove si parla di “medicina integrata” per fortuna! e io mi auspico che queste sterili polemiche su bugiardino no e bugiardino lascino il tempo che trovino perchè non fanno altro che imbrigliare la scienza in banali preconcetti, cosa da cui la vera ricerca scientifica disinteressata deve sempre tenersi alla larga.
@RossanaLiberatoscioli , sulla questione del perché si chiamino “medicinali” devo ammettere che neanche io l’ho capito. Credo che bisogna fare riferimento alle leggi menzionate all’interno di quel decreto per capirlo. Effettivamente il nome è parecchio fuorviante.
Comunque, mi sa che non hai letto il post nella sua interezza in quanto cito dai decreti legge al cui interno l’omeopatia è menzionata esplicitamente. Io mi sono limitato a fare copia/incolla. Ho per caso fatto copia/incolla delle parti sbagliate della legge o ne ho lasciate fuori altre? Di mio c’è ben poco… mi sono limitato a mettere insieme i pezzi (a mio parere) importanti dei detti decreti.
La polemica non mi sembra sterile per nulla, anzi non i sembra un apolemica per niente in quanto l’oggetto della discussione è cercare di capire perché il … omeopatico non ha il bugiardino e (di conseguenza) in che modo i … omeopatici vengono registrati e con quali condizioni.
Proprio ora su FB hanno nominato la Loaker (sì, quella dei wafer e del cioccolato) e la Weleda dove sembra che una specie di bugiardino ci sia. Mi domando se quello che vendono loro sia equiparato ai cosmetici (che mi sembra di capire era il caso di tutti i … omeopatici fino al ’95).
Aver provato o meno l’omeopatia non c’entra niente in quanto si parla della legge, della sua applicazione da parte della Boiron.
Sul fatto che i preparati dei farmacisti non abbiano il bugiardino non ne so niente, né mi interessa, dato che un altro discorso (e non so di che preparati parli).
Qui si discute di:
1) i due decreti menzionati nel post
2) della procedura semplificata per la registrazione dei … omeopatici
3) di quello che la Boiron ha detto alle mamme blogger sull’argomento.
Il resto è fuori tema.
PS
La ricerca scientifica è disinteressata per definizione.
La ricerca sponsorizzata non è disinteressata per definizione.
Ma vado fuori tema…
Elisa Poggianti, il post era inteso come risposta a quanto detto dalla Boiron riguardo l’assenza di bugiardino e la definizione di medicinale omeopatico.
La Boiron dice che l’omeopatico è un medicinale a tutti gli effetti (non vero) e che il bugiardino non c’è perché le indicazioni possono venire rivelate solo al medico o al farmacista (ma non è scritto da nessuna parte).
Dal decreto mi sembra chiaro che l’onere del produttore è dimostrare che il prodotto sia INNOCUO, mentre non ha alcuna necessità di dimostrarne l’efficacia (al che posso ugualmente spacciare, che so, un Oro Saiwa come “medicina”…).
Inoltre il decreto specifica che non c’è bugiardino perché (come dici), non è dimostrato che il rimedio curi alcunché.
Dire che i rimedi sono “personalizzati” è comodo, in quanto rende la questione indimostrabile. Tuttavia il legislatore non può certo prendere in considerazione cose indimostrate/indimostrabili e passarle al consumatore come dimostrate/dimostrabili. Di fatti, a quanto leggo, il bugiardino ci può pure stare, ma DEVE contenere l’espressione “senza indicazioni terapeutiche approvate”, cosa che non farebbe aumentare di molto le vendite…
Premesso tutto ciò, uno poi è libero di fare quello che vuole e spendere i propri soldi come meglio ritiene opportuno, ma il concetto di “registrazione semplificata dei farmaci”, di “innocuità del farmaco stesso” e di assenza di “indicazioni terapeutiche approvate” (come spero sia stato esplicitato chiaramente nel post) vanno spiegati a chiare lettere; solo così il consumatore può effettuare una scelta ragionata. Se invece si nasconde il tutto dietro una coltre di fumo, allora mi viene da pensare che anche chi ci crede all’omeopatia poi non ci creda così tanto, altrimenti che problema avrebbe a dire le cose come stanno?
Dato che la Boiron non esita a far circolare informazioni a dir poco inesatte, mi sembra doveroso controbattere e dato che sono stati loro a fornirmi i riferimenti necessari, il lavoro è stato facile:) /Andrea
PS, ma che vuol dire “olistico”?
Non capisco bene il senso del post. O meglio: la ricerca dei decreti chiarifica un punto importante relativo ai prodotti omeopatici e lo chiarisce, a mio avviso,in positivo. Non esiste bugiardino perché non esistono effetti collaterali e perché non esiste una posologia specifica relativa ad un rimedio. L’omeopatia non cura un sintomo ma esistono rimedi di base specifici per ogni individuo. Il bello dell’omeopatia è proprio questo: a differenza della medicina tradizionale che va avanti per protocolli, tabelle e statistiche, l’omeopatia ha una visione olistica dell’individuo, e parte dal presupposto che ognuno di noi reagisce diversamente ai disequilibri.
Poi, identificare l’omeopatia con Boiron credo sia un altro grave errore. Infatti quello che ho scritto finora NON è vero se si fa riferimento a quella che io chiamo FINTA OMEOPATIA che usa composti (somma di più rimedi omeopatici) per curare specifiche sintomatologie. Ma questa è un’altra storia.
C’è appena stata una discussione su FB e, neanche a dirlo, sono arrivate le testimonianze di persone nel cui caso l’omeopatia funziona/ha funzionato.
Forse il messaggio del post non è chiaro come pensavo… il punto non è se l’omeopatia funziona, ma:
1) il fatto che la Boiron abbia usufruito della buona fede di terze persone per dire cose che a detta loro spiegano/giustificano l’assenza del foglietto illustrativo e che non mi sembra corrispondano a realtà e
2) che per registrare un medicinale omeopatico l’ente richiedente non deve provarne l’efficacia, ma l’innocuità.
Cerchiamo di mantenere i commenti all’interno di quest’ambito, altrimenti non se ne esce più.
Milla Boschi, la questione se un prodotto omeopatico sia adatto a chi è vegetariano è stata spesso dibattuta. È sì vero che i prodotti vengono preparati usando (come hanno anche detto nei post che cito indirettamente nel mio pezzo) sostanze “vegetali, animali o minerali”, ma è anche vero che tali sostanze sono assenti nel “prodotto” finito. Dopo tutto, anche l’acqua che bevi prima o poi sarà entrata in contatto con animali, vegetali e minerali, ma ciò non la rende “inadatta” all’utilizzo da parte di chi è vegano/vegetariano. 🙂 /andrea
…e in più non tutti sanno che i vegetariani non dovrebbero usare prodotti omeopatici perché contengono prodotti animali, anche se “alla lunga” come mi ha detto candidamente un omeopata pensando di parlare con una deficiente. direi che è come dire che una è un po’ incinta no???
grazie per questo post, ti sei preso la briga di cercare e riportare i decreti che io per pigrizia e mancanza di tempo non ho neanche provato a recuperare. è inquietante come quello che la legge ha imposto per l’omeopatia proprio per distinguerla dai farmaci veri, e proprio perchè non li si mettesse sullo stesso piano, sia stato rigirato completamente a loro favore. se non c’è il bugiardino è perchè non c’è niente da scriverci sopra. la storia che le informazioni sono comunicate solo a medici e farmacisti dovrebbe far ridere chiunque. la maggiorparte dei farmaci si comprano con ricetta medica e si assumono secondo ben precise istruzioni date dal medico. anche in quel caso si potrebbe dire che il foglietto non serve, tanto la posologia te l’ha già data il medico, no? nessuno dovrebbe (e chi lo fa è un incosciente) prendere un farmaco che non conosce e che non prende abitualmente e autocurarsi seguendo le istruzioni nel bugiardino! dunque il bugiardino è lì per descrivere il farmaco, per una questione di trasparenza, ma non si sostituisce al medico. il fatto che l’omeopatico non ce l’abbia non è perchè dobbiamo farci dire all’orecchio dal farmacista/medico come si usa, ma perchè quello e niente sono la stessa cosa.
@CosmicMummy1976 , infatti il dubbio che permane è il significato del termine “medicinale” che deve, chiaramente, essere più ampio di quello che penso.
Probabilmente per scoprirlo bisognerebbe leggere le direttive europee su cui si basa il decreto del ’95, ma devo ammettere che anche per me c’è un limite 🙂
Forse avrebbero fatto meglio a chiamarlo “medicinale semplificato” o qualcosa del genere, dopo tutto come fai a usare lo stesso termine per un prodotto che deve sottostare a una procedura semplificata e uno che invece ha l’onere di provare che ha un’efficacia terapeutica?