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Purtroppo io lavoravo a progetto, perciò non avevo liquidazione e mi sono informata se era legale farmi scadere il contratto in maternità obbligatoria: sì, lo è!
Belle le leggi, peccato che c'è sempre la possibilità di qualche cavillo.
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Allora...ho fatto una ricerca veloce, quindi prima di prendere qualunque decisione pensateci bene, ma molto molto bene (il lavoro oggi è sacro, e chi lascia la strada vecchia per la nuova....)....comunque rispondo a ciò che mi è stato chiesto.
Quando la lavoratrice madre (o il lavoratore padre), entro il primo anno di vita del bambino, rassegna le proprie dimissioni (ovviamente si parla di lavoratori dipendenti) queste avranno efficacia solo se convalidate dalla Direzione Provinciale del Lavoro (per conto del Ministero del Lavoro) altrimanti saranno nulle e non produrranno alcun effetto.
Ad oggi questa convalida è data sulla base di moduli contenenti domande (sulla situazione familiare, sul contratto di lavoro, sul tempo di lavoro, su eventuali richieste di part-time o riduzione orario accolte o negate dal datore di lavoro) e comunque attraverso un colloquio diretto con la lavoratrice (così dispone il provvedimento ma io dubito che sempre sia richiesta la presenza fisica....a volte ci si accontenterà dell'invio di una raccomandata!!!).
Il Testo Unico in materia prevede che in caso di dimissioni volontarie la lavoratrice non è tenuta al preavviso ma ha comunque diritto all'indennità (di mancato preavviso) previste in caso di licenziamento ed anche all'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS (per poter usufruire di quest'ultima comunque occorrono alcuni requisiti che non sto qui ad approfondire perchè non richiesto)
Secondo una sentenza della cassazione del 2000 l'indennità (di mancato preavviso) NON è dovuta solo se il datore di lavoro prova che la lavoratrice, subito dopo le dimissioni, ha trovato un altro lavoro e che poi la lavoratrice non provi che questo nuovo lavoro è più svantaggiso (economicamente) di quello precedente.
Ovviamente l'indennità sostitutiva del preavviso che spetta alla lavoratrice madre non sarà per tutti uguale ma dipenderà dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di appartenenza.
Quindi confermo quanto detto da dievelx sul diritto all'indennità e comunque vi raccomando tanta riflessione e prudenza....eventualmente (per quelle che mi par di capire siano intenzionate a dimettersi) un confronto con un sindacalista che saprà dirvi con certezza l'entità dell'indennità e quant'altro vorrete sapere......io comunque sono qua!